Condominio: nella determinazione della c.d. “normale tollerabilità” delle immissioni moleste, dei rumori od esalazioni, le esigenze personali di vita prevalgono rispetto a quelle economiche

CONDOMINIO

Negli edifici condominiali in cui un condomino provochi immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini, va applicato l’art. 844 c.c. per individuare il criterio di valutazione della c.d. “normale tollerabilità delle immissioni”, avendo riguardo – per tale individuazione, ai rapporti condominiali ed alla destinazione dell’edificio. 

Per cui, qualora l’edificio condominiale non sia destinato ad una funzione unica e, dunque, in esso le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti (abitazione ed uso commerciale), nella determinazione della c.d. “normale tollerabilità delle immissioni” occorrerà privilegiare il criterio dell’utilità sociale, privilegiando le esigenze di vita legate all’abitazione dell’immobile rispetto a quelle economiche dell’esercizio dell’attività commerciale. 

E’ quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con Sentenza n.3090/1993, che, anche alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 14, 31 e 47 , ha confermato la decisione di merito che aveva ordinato la rimozione dal muro perimetrale comune, di una canna fumaria posta nella parte terminale ed a breve distanza dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni di fumo, calore e gli odori prodotti dal forno di un esercizio commerciale ubicato nel fabbricato condominiale.

Fonte: www.avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3090 del 15 marzo 1993

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