La decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione consensuale

DIRITTO DI FAMIGLIA

La Suprema Corte di Cassazione – con Sentenza n.41232/2021 ha affrontato la problematica relativa alla decorrenza dell’assegno di mantenimento nell’importo stabilito in sede di separazione consensuale, stabilendo che l’assegno a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa.

La sentenza in commento scaturisce da un contenzioso – definitosi nel terzo grado di giudizio, tra due ex coniugi separatisi consensualmente dinanzi il Tribunale.

L’ex moglie, infatti, aveva notificato due atti di precetto all’ex marito per il pagamento degli assegni di mantenimento non ancora corrisposti. 

Atti entrambi opposti dall’ex marito dinanzi il Tribunale, che li accolse affermando che nel ricorso e nel successivo provvedimento di omologa, non era stata determinata dai coniugi la decorrenza del mantenimento e che in sede di separazione consensuale – a differenza che in quella giudiziale – l’accordo tra i coniugi sulla definizione dei loro rapporti patrimoniali, acquista efficacia giuridica solo dopo il provvedimento di omologazione.

L’ex moglie ha impugnato tale sentenza dinanzi la Corte di Appello che, in accoglimento del gravame, respingeva le opposizioni, affermando la decorrenza dell’assegno di mantenimento a favore di coniugi e figli dalla data della domanda.

L’ex marito, pertanto, ricorreva in Cassazione.

Gli Ermellini però rigettavano tale ricorso affermando che un conto è la produzione dell’effetto dell’atto, altro è la sua decorrenza. 

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la pronuncia del provvedimento di omologa costituisce una condizione ineliminabile perché l’effetto venga a giuridica esistenza, rendendo definitivamente operativo l’assetto degli interessi valutato dai coniugi in sede di deposito del ricorso congiunto come corrispondente al meglio delle loro reciproche esigenze. Pertanto, a meno che non emerga una diversa volontà delle parti o nuove o diverse previsioni sul punto specifico dell’omologa, la decorrenza del mantenimento va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetured in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi, beninteso ove non sia diversamente ma univocamente indicato da chi l’atto ha formato.

In altri termini, la sentenza precisa che, nel caso di specie si è in presenza di un procedimento indispensabile per far valere un diritto, che trova la sua fonte nell’accordo tra i coniugi separandi, destinato ad essere riconosciuto dall’Ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure appunto a condizione della sua successiva omologa. Ed il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può penalizzare la parte che lo ha dovuto attivare, da tanto derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio (sempre – si ripete, ove non sia diversamente stabilito o, come nel caso di giudizio, non sia stabilito alcunché, ovvero che – e nei limiti in cui questo possa avvenire, non sia precisato nulla sul punto di aggiuntivo o diverso dal provvedimento. 

Da qui il principio di diritto secondo il quale “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa”

Fonte: www.avvocatoandreani.i

Separazione consensuale e decorrenza dell’assegno di mantenimento

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