Il reddito di cittadinanza è pignorabile per il mantenimento dei figli

DIRITTO DI FAMIGLIA E RECUPERO DEL CREDITO

Lo ha stabilito una Ordinanza del 20.01.2020 del Tribunale di Trani, pronunciatosi a seguito di una istanza promossa da una moglie, titolare di un assegno mensile per il contributo al mantenimento delle due figlie minori, affinché si ordinasse al Ministero del Lavoro e/o all’Inps, nella qualità di ente erogatore del reddito di cittadinanza percepito dal marito, di provvedere al pagamento diretto della cifra in suo favore, atteso l’inadempimento del coniuge.

Il Tribunale ha ritenuto che il reddito di cittadinanza (introdotto dal d.l. n.4 del 2019 conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2019) possa essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare dell’assegno ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare e, sebbene il decreto istituito nulla dice in ordine alla pignorabilità del reddito di cittadinanza, la dottrina e la prima giurisprudenza di merito ne hanno ammesso la pignorabilità senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.”.

Al riguardo il Tribunale ha anche osservato che il reddito di cittadinanza è definito dalla legge come misura fondamentale a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura. Ha rilevato che nel testo di legge non ci sono riferimenti alla natura alimentare del reddito di cittadinanza; le norme che prevedono limiti alla pignorabilità sono eccezionali rispetto al principio generale contenuto nell’art. 2740 c.c; l’assenza di ragioni di ordine logico o giuridico, una volta ammessa la pignorabilità del reddito di cittadinanza, in grado di impedire di disporre l’ordine di pagamento diretto della misura in favore della richiedente. Ha poi anche rilevato che, secondo la Cassazione la facoltà del Tribunale di ordinare il pagamento diretto dei redditi da lavoro del coniuge obbligato non è soggetto ai limiti di pignorabilità dello stipendio avendo, il mantenimento dei figli, funzione alimentare.

Al riguardo, è opportuno precisare che la dottrina è pervenuta a considerare pignorabile il reddito di cittadinanza poiché non ritiene tale misura un sussidio in favore dei poveri, negandone anche la natura alimentare. Per la dottrina, infatti, il reddito di cittadinanza è una forma di politica attiva al lavoro e, pertanto, pignorabile.

Tuttavia non può non rilevarsi che il dato letterale della norma definisce il reddito di cittadinanza anche come una “misura di contrasto alla povertà” e, pertanto, non ha solo natura di politica attiva. Questo elemento, se può trascurarsi nel caso oggetto di giudizio del Tribunale di Trani, in quanto finalizzato a soddisfare bisogni primari come quello alimentare, merita certamente maggiore approfondimento giurisprudenziale ove i crediti vantati presentino una diversa natura.

Fonte: Studio Cataldi

Il reddito di cittadinanza può essere pignorato?

Condividi