L’accertamento del tasso alcolemico e l’obbligo delle garanzie difensive

DIRITTO PENALE – CODICE DELLA STRADA

La Cassazione Penale, con Sentenza n.16814/2021 ha chiarito che anche per l’accertamento alcolemico su prelievo ematico autonomamente eseguito dai sanitari, l’interessato deve essere avvisato, a pena di nullità, delle garanzie difensive.

Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, il ricorrente era stato condannato, con revoca della patente di guida, alla pena di mesi 6 di arresto ed €.3.000,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un incidente in cui lo stesso era rimasto coinvolto. In appello gli venivano riconosciuti solo i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Il ricorrente promuoveva ricorso per cassazione sostenendo la nullità dell’accertamento alcolemico a cui era stato sottoposto, poiché gli accertamenti alcolemici non sono stati effettuati nell’ambito di un normale protocollo di pronto soccorso ma, come evincibile dagli atti processuali e dalla documentazione medica, sono stati espressamente richiesti dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti a seguito del sinistro, senza tuttavia rivolgere all’interessato l’avviso in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Riteneva, pertanto, non utilizzabile il risultato di tale accertamento.

La Corte di Cassazione – nella decisione in commento, ha premesso che l’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il ricorrente, lo qualificava come soggetto indiziato del reato di guida in stato d’ebbrezza. Di tal che la richiesta avanzata dalla Polizia Giudiziaria, e riferita all’accertamento del suo livello alcolemico, qualificava quest’ultimo esame come accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 c.p.p., con conseguente obbligo dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiduciaex artt. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., a pena di nullità dell’accertamento e di inutilizzabilità dei relativi esiti.

Ed a nulla rileva – sostengono i Giudici della Corte di Cassazione, il fatto che il prelievo sia avvenuto nell’ambito degli ordinari prelievi sanitari. 

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, la Polizia Giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi delle norme anzidette, non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura.

La ratio della decisione – fondata su precedenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, sta nel fatto che l’obbligo di dare l’avviso non è ricollegato alla tipologia dell’accertamento esperito, ma “alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all’ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l’esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l’ipotesi in cui non c’é necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi”.

Per cui, la richiesta avanzata dalla Polizia Giudiziaria di accertamento del tasso alcolemico, qualifica tale esame come accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 c.p.p., con conseguente obbligo dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia a pena di nullità dell’accertamento ed inutilizzabilità dei relativi esiti. 

Poiché nel caso di specie è stata la Polizia Giudiziaria a dare impulso alla rilevazione del tasso alcolemico del ricorrente nell’ambito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove lo stesso era stato ricoverato, è di tutta evidenza – afferma la Corte, che anche in questo caso era dovuto l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che, per come è risultato dagli atti, non fu dato.

La Corte, pertanto, ha escluso l’utilizzabilità dei risultati, trattandosi di accertamento condotto in violazione di legge, concludendo per la carenza di fondamento dell’imputazione mossa al ricorrente.

Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

Fonte: Altalex

L’accertamento del tasso alcolemico va condotto con le garanzie difensive

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