Permessi Legge 104/1992: Legittimo il licenziamento disciplinare per l’abuso del diritto

DIRITTO DEL LAVORO

La Suprema Corte ha ribadito che i permessi previsti dalla Legge 104/1992 per dare assistenza al parente disabile, devono essere utilizzati solo per tale finalità. In caso contrario è legittimo il licenziamento disciplinare.

La pronuncia giurisprudenziale trae origine dal ricorso di un dipendente di una società avverso la sentenza di secondo grado di giudizio – che confermava quella del primo, e che aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento che gli era stato comunicato dal datore di lavoro.

La vicenda è quella di un dipendente che, nei due giorni di permesso concessi per la Legge 104/1992 per assistere la propria madre, è stato sorpreso dall’investigatore incaricato dal datore di lavoro, a compiere attività incompatibili con quelle di assistenza al genitore e, nello specifico, si era prima recato al mercato, poi al supermercato ed infine al mare con la famiglia.

Nel giudizio era emerso anche che il cambio di residenza della madre presso il dipendente non era stato comunicato al datore di lavoro che, pertanto, non aveva potuto effettuare i dovuti controlli, ed era anche stato ritenuto legittimo il ricorso all’investigatore per verificare la presenza di condotte illecite dei dipendenti durante i permessi.

Da qui la legittimità della sanzione del licenziamento disciplinare attese le violazioni dolose gravi che non hanno consentito la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore, nel ricorso in Cassazione ha sollevato cinque motivi di contestazione che, tuttavia, gli Ermellini hanno ritenuto in parte inammissibili ed uno infondato.

La Corte, con l’Ordinanza n.17102/2021, ha precisato che l’utilizzo improprio dei permessi non solo costituisce un abuso del diritto, ma viola anche i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell’ente assicurativo, ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in forza del qualel’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.

Per cui, il ricorso è stato rigettato ed il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

FONTE: Studio Cataldi

Permessi legge 104: scatta il licenziamento disciplinare per l’abuso

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